Capitolo I
Principi fondamentali
Art. 1.
" L'Ordinariato Militare d'Ungheria é regolato dai presenti Statuti, dall'Accordo tra la Santa Sede e della Repubblica di Ungheria sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera (in seguito Accordo), firmato il 10 gennaio 1994, dalla Costituzione Apostolica "Spirituali Militum Curae" (del 21 aprile 1986), dalle norme universali della Chiesa e, per quanto riguarda la sua presenza nelle forze armate, dalla Legge IV, del 1990 sulla libertá di coscienza e di religione, come pure sulle Chiese, e dal Decreto N.61/1994 (IV.20.) del Governo della Repubblica di Ungheria che regola le pratiche religiose individuali e collettive nelle organizzazioni militari".
Art. 2.
Il servizio pastorale cattolico delle forze militari dipende da parte ecclesiastica dall' Ordinariato Militare, da parte militare va qualificato come servizio permanente che dipende direttamente dal Ministero della Difesa.
Capitolo II
Missione e giurisdizione dell'Ordinariato Militare
Missione dell'Ordinariato Militare
Art. 3.
La missione dell'Ordinariato Militare é I'evangelizzazione dell'ambiente militare e la cura pastorale dei fedeti cattolici che appartengono alla sua giurisdizione. Nell'ambito della sua missione:
a) Aspira particolarmente a promuovere la vita morale e spirituale degli effettivi delle forze armate, dare apporto allo sviluppo umano ed eticoprofessionale rispetto tanto all'individuo quanto alla ramiglia, garantendo la cura pastorale degli effettivi in servizio attivo.
b) Da il dovuto riguardo alla cooperazione ecumenica ad ogni livello; questa cooperazione si fará secondo le norme emanate dalla Santa Sede in materig.
La giurisdizione dell'Ordinariato Militare
Art.4.
L'estensione della giurisdizione é stabilita dal punto V.1. dell'Accordo. Di conseguenza all'Ordinaríato Militare e sotto la giurisdizione ecclesiastica del medesimo - secondo le norme della Constituzione Apostolica "Spirituali Militum Curae" - appartengono le seguenti persone:
a) i fedeli militari e gli impiegati pubblici della Difesa e della Guardia di Frontiera;
b) i membri delle loro famiglie che vivono nella stessa casa, cioé i loro coniugi, figli (anche maggiorenni), parenti, nonché il personale domestico;
c) gli studenti delle scuole militari, i malati ricoverati negli ospedali militari, gli abitanti ed
personale delle case per anziani militari e di simili istituzioni,
d) tutti gli uomini e le donne, membri di istituti religiosi o meno, che prestano lavoro permanente per incarico o con approvazione dell'Ordinariato Militare;
e) i militari cattolici di altri Paesi residenti operanti in Ungheria qualora manchino del loro cappellano militare.
f) I fedeli elencati nel paragrafo anteriore non cessano di appartenere alle chiese locali dove si trovano poiché la giurisdizione dell'Ordinario Militare é ordinaria e propria, ma cumulativa con quella dei vescovi diocesani (SMC IV, 3).
Rapporti di servizio
Art.5.
Riguardo le materie non ecclesiastiche l'Ordinariato Militare dipende direttamente dal Ministro della Difesa.
Capitolo III
Condizione canonica, sede, Chiesa principale e direzione dell'Ordinariato Militare
Art. 6.
L'Ordinariato Militare é una circoscrizione ecclesiastica giuridicamente assimilata alle diocesi, la quale é regolata dalla Costituzione Apostolica "Spirituali Militum Curae" e dalle altre norme canoniche universali applicabili alle circoscrizioni ecclesiastiche. L'Ordinariato é eretto dalla Santa Sede, in conformitá all'Art.1§1 dell'Accordo. La struttura dell'Ordinariato Militare si conforma al sistema interno della Difesa dell'Ungheria e della Guardia di Frontiera. Ad esso appartiene un numero consono di cappellani militari effettivi, di cappellani assistenti e di cappellani di riserva.
Art. 7.
La sede dell'Ordinariato Militare é a Budapest.
Art. 8.
La Chiesa principale dell'Ordinariato é la Chiesa del presidio militare di Budapest. Finché questa Chiesa non sará ristrutturata tale funzione viene svolta dalla Chiesa di S. Maria Assunta (Budavári Nagyboldogasszony, Mátyás templom) del Castello di Buda - salvi i diritti della parrocchia esistente in quella chiesa.
L 'Ordinario Militare
Art. 9.
Il servizio pastorale dei membri cattolici delle forze armate che lo richiedono é affidato ad un Vescovo, iI quale esercita la funzione di Ordinario Militare. La nomina dell'Ordinario Militare, designato e istituito dalla Sede Apostolica, viene effettuata secondo le procedure e le modalitá indicate nell'Art. II dell'Accordo.
Art. 10.
L'Ordinario Militare é coadiuvato da un Vicario Generale. In caso di impedimento o di vacanza della carica dell'Ordinario Militare il Vicario Generale esercita provvisoriamente i compiti dell'Ordinario Militare con i medesimi diritti e doveri degli Amministratori diocesani.
Art. 11.
All'Ordinariato militare é preposto, come proprio, un Ordinario normalmente insignito della dignitá episcopale, il quale gode tutti i diritti ed é tenuto agli obblighi dei Vescovi diocesani, a meno che non consti diversamente dalla natura delle cose o dagli statuti particolari.
Art. 12.
L'Ordinario Militare come capo del servizio pastorale cattolico delle forze armate é competente nel:
a) fare delle visite pastorali nelle diverse parti del Paese; presso i Iuoghi e gli enti sottomessi alla sua giurisdizione.
b) nominare i cappellani militari effettivi in accordo con le autoritá competenti, nonché trasferirli e
rimuoverli;
c) nominare ed autorizzare altri sacerdoti chiamati cappellani assistenti, per un servizio provvisorio presso le forze armate in accordo con il comandante competente e con I'Ordinario del luogo.
Art. 13.
L'Ordinario Militare dá relazione sull'attivitá pastorale dell'Ordinariato alla Sede Apostolica ogni cinque anni ed e tenuto agli abblighi della "Visita ad Limina" secondo quanto prescritto dal Codice di Diritto Canonico (cfr. cc 399 s) e dalla Costituzione Spirituale Militum Curae (SMC XII)
L'Ufficio dell'Ordinario Militare
Art. 14.
L'Ufficio dell'Ordinario Militare (in seguito Ufficio) é un organo speciale che aiuta l'Ordinario Militare negli affari di sua competenza.
Art. 15.
Appartengono all'Ufficio:
a) il Vicario Generale;
b) il Segretario dell' Ufficio;
c) il personale sussidiario
d) essi vengono nominati liberamente dall'Ordinario. Militare.
Art. 16.
II Vicario Generale:
a) i suoi compiti sono simili a quelli dei Vicari Generali delle diocesi;
b) dal lato ecclesiastico dipende dall'Ordinario Militare, dal lato dell'attivitá militare (che comprende anche gli affari disciplinari) dipende dal Ministero della Difesa.
Art. 17.
I doveri del Segretario sono:
a) occuparsi degli affari dell'Ordinariato Militare secondo le regole ecclesiastiche e militari;
b) svolgere il ruolo di notaio ecclesiastico dell' Ordinariato Militare;
c) tenere l'archivio secondo le appropriate prescritte regole ecclesiastiche in accordo con le disposizioni ed i regolamenti delle forze militari;
d) esercitare tutti quei compiti relativi al funzionamento dell'Ufficio che gli sono affidati dall'Ordinario Militare.
Capitolo IV
Organismi d'aiuto dell'Ordinariato Militare
II Consiglio Presbiterale
Art. 18.
É costituito il Consiglio Presbiteriale dell'Ordinariato Militare, regolato da propri Statuti formulati secondo i principi del diritto universale e le direttive della Conferenza Episcopale.
Art. 19.
II Collegio dei Consultori é costitutio da sei membri del Consiglio stesso per un periodo di cinque anni. (cfr. c 502.§1)
II Consiglio Economico
Art. 20.
II Consiglio per gli affari economici é composto e nominato secondo le direttive del diritto canonico e agisce entro gli ambiti definiti dalle medesime (cfr.492-493). Un apposito Regolamento ne determina la composizione, la designazione dei membri, i tempi, le modalitá di convocazione e l'ambito specifico di azione.
Capitolo V
GIi Arcipreti Militari
Art. 21.
In ogni distretto militare funziona un cappellano militare principale con il titolo di Arciprete o Decano militare.
Art. 22.
L'Arciprete militare é nominato a norma del canone 553.§2. In questioni ecclesiastiche dipende dall'Ordinario Militare, in questioni militari dal comandante del distretto militare.
Art. 23.
I compiti dell'Arciprete militare (cfr. c 555) sono in particolare:
a) sorvegliare I'efficienza e la funzione armonica del servizio pastorale cattolico nel distretto
b) studiare e proporre all'Ordinario Militare tutte quelle disposizioni che servono per lo sviluppo del livello religioso e morale nel distretto
c) discutere con l'Ordinario Militare tutto quello che riguarda i colleghi cappellani, particolarmente nei casi del loro trasferimento o rimozione
d) tenere il registro dell'attivitá pastorale dei cappellani.
Capitolo VI
I Cappellani Militari
Art. 24.
Nelle scuole superiori militari, nelle guarnigioni castrensi principali e in tutti gli altri enti militari dove é possibile, prestano servizio i cappellani militari. I sacerdoti possono essere cappellani militari effettivi, cappellani assistenti o di riserva.
Art. 25.
I cappellani militari effettivi sono quei sacerdoti che hanno ricevuto una nomina permanente nelle forze armate a tempo pieno. Di solito sono incardinati nell'Ordinariato Militare.
Art. 26.
NeII'ambito delle forze armate i cappellani militari effettivi rivestono il grado di Ufficiali, Ufficiali maggiori o Generali. Come membri della Chiesa sono sottomessi alle leggi canoniche, come Ufficiali di professione sono sottomessi alle leggi dello Stato e ai regolamenti delle forze armate in tutte le cose che sono compatibili con il loro stato sacerdotale.
Art. 27.
I cappellani assistenti sono quei sacerdoti che sono invitati dall'Ordinario a prestare una collaborazione provvisoria tra i militari nel campo dell'attivitá sacerdotale.
Art. 28.
I cappellani di riserva sono i sacerdoti preparati per questo servizio e vengono impiegati secondo le esigenze pastorali dell'Ordinariato Militare. I cappellani di riserva possono essere chiamati per un servizio di cappellano militare di breve durata (cinquanta giorni al massimo) anche in tempo di pace.
Art. 29.
I compiti dei cappellani militari sono:
a) celebrare la liturgia, amministrare i sacramenti e i sacramentali, nonché tenere i registri ecclesiastici;
b) organizzare le lezioni di religione, la catechesi, le lezioni di Bibbia, organizzare e tenere corsi di spiritualitá per soldati, per impiegati pubblici della Difesa e della Guardia di frontiera, per i parenti viventi in casa dei sopramenzionati, e per tutte quelle persone che appartengono alla giurisdizione dell'Ordinariato Militare (vedi art.4.);
c) prendere parte alle celebrazioni ecclesiastiche e statali che riguardano le Forze Armate
Ungheresi secondo le esigenze;
d) svolgere servizio pastorale e caritativo,
nell'ambito di questo servizio ricercare ed ascoltare le persone interessate, e in caso di necessitá metterle in contatto con gli organi competenti;
e) svolgere servizio assistenziale e culturale per i soldati, per i parenti viventi in casa dei sopramenzionati, e per tutte quelle persone che appartengono alla giurisdizione dell'Ordinariato Militare, con particolare riguardo alla promozione dei valori nazionali e della sana coscienza nazionale. (cfr. Preambolo della legge IV/1990).
Art. 30.
Tanto i cappellani militari quanto i cappellani assistenti e i cappellani di riserva vengono nominati dall'Ordinario Militare con iI consenso del Ministero della Difesa. Per la nomina dei cappellani non incardinati nell'Ordinariato si procederá con il consenso dei loro Vescovi Ordinari o Superiori religiosi, anche con apposita convenzione, a norma del diritto.
Art. 31.
II primo compito dei cappellani militari é di tipo morale e religioso. Non possono quindi essere impiegati in altre mansioni che non rientrano nel loro servizio pastorale.
Art. 32.
I cappellani militari delle forze armate formano le loro truppe con I'insegnamento e con il loro esempio personale le incoraggiano; cooperano alla soluzione dei loro problemi morali a mezzo di dialoghi frequenti.
Art. 33.
I cappellani militari devono cooperire lealmente con I'Ordinario Militare, con gli Arcipreti militari, con i Comandanti militari, con gli Ufficiali e Sottufficiali nel lavoro difficile dell'istruzione delle reclute riguardo alla formazione morale, intellettuale e civile.
Art. 34.
I cappellani militari dedicano tutto tempo necessario al loro ufficio, rispettando le regole del servizio militare. Possono tuttavia svolgere un altro impegno pastorale se é compatibile con il loro stato.
Art. 35.
I cappellani militari godono degli stessi diritti e hanno i medesimi doveri dei parroci. Essi svolgono tutti i compiti del parroco per le persone di loro competenza. Devono conservare i libri o i registri parrocchiali, essi sono:
a) il libro dei battesimi
b) il libro delle prime comunioni
c) il libro delle cresime
d) il libro dei matrimoni
e) il libro dei defunti
ed inviare copia degli atti all'Ordinariato Militare
Art. 36.
Ciascun cappellano militare, nel suo territorio - al modello degli organismi di Rappresentanze parrocchiali - puó costituire un Consiglio Pastorale Territoriale dei fedeti a lui affidati. II cappellano militare comunica all'Ordinario Militare la lista delle persone che formano tale Consiglio. La nomina del militare di leva é valida per il periodo del suo servizio militare, quella degli altri per tre anni.
Art.37.
Ogni cappellano militare, al momento del suo trasferimento o rimozione, deve consegnare il suo ufficio e i registri al suo successore presente il cappellano Arciprete.
Capitolo VII
L'ammissione dei Cappellani Militari
Requisiti
Art. 38.
I cappellani militari effettivi devono possedere oltre che i requisiti canonici anche quelli necessari per il loro stato militare.
Documenti da presentare
Art. 39.
I documenti da presentare per l'ammissione sono:
a) richiesta indirizzata all'Ordinario Militare;
b) II permesso del proprio Ordinario o del proprio Superiore religioso insieme con il certificato dell'ordinazione;
c) l'estratto del registro di nascita e altri documenti legittimamente richiesti.
Art. 40.
I sacerdoti chi si presentano per il servizio di cappellano militare effettivo e per il servizio di cappellano assistente o per il servizio di riserva devono partecipare ad un breve corso, dove apprendono le nozioni fondamentali militari e quelle della pastorale militare. Al termine del corso il comandante rilascia un documento Ordinario Militare.
Capitolo VIII
Disciplina e Licenziamento dei Cappellani Militari
Art. 41.
Nell'attivitá religiosa i cappellani militari devono osservare severamente le regole liturgiche riguardo alle cerimonie e al corredo sacro.
Art. 42.
In caso di apertura di un procedimento disciplinare di tipo militare, le disposizioni sono prese dal superiore militare in accordo con l'Ordinario Militare. Le misure disciplinari di tipo canonico sono prese dell'Ordinario Militare il quale ne dá comunicazione al superiore militare competente.
Art. 43.
Se il cappellano militare incardinato nell'Ordinariato viene licenziato per motivi disciplinari dalle autoritá competenti della Difesa o delle Guardia di frontiera, ma il suo atto non costituisce un reato che venga punito con la sospensione ecclesiastica o con la scomunica, I'Ordinario lo colloca in aspettativa, ciné lo mette fuori destinazione, e, se non é incardinato nell'Ordinariato, gli intima di chiedere il ritorno nella diocesi o nell'istituto. Se il sacerdote é incardinato nell'Ordinariato Militare e non viene accolto in una diocesi, puó svolgere attivitá ecclesiastica fuori dell'Ordinariato Militare per mantenersi. Per il suo mantenimento serve la pensione o altra dotazione di cui ha acquisito il diritto durante il servizio ecclesiastico o quello di cappellano militare.
Art. 44.
L'Ordinario Militare puo sospendere o rimuovere dal suo ufficio per motivi gravi e secondo il Codice di Diritto Canonico i membri del clero militare, ma deve comunicare quest'ordine al Ministero della Difesa, il quale nel primo caso colloca in aspettativa, nel secondo caso colloca fuori servizio la persona in questione.
Capitolo IX
Tribunale Ecclesiastico dell'Ordinariato Militare
Art. 45.
II compito del Tribunale Ecclesiastico dell'Ordinariato Militare é esercitato dal Tribunale dell' I'Arcidiocesi di Esztergom-Budapest. La sua Corte d'Appello é il Tribunale Primaziale.
Norma finale
Art. 46.
I presenti Statuti emanati della Santa Sede verranno promulgati nella circolare dell'Ordinariato Militare e nel bollettino della Conferenza Episcopale Ungherese, ed entreranno in vigore un mese dopo.
Art. 47.
Per qualsiasi modifica dei presenti Statuti é necessario l'assenso della Santa Sede che procede dopo aver ascoltato l'Ordinario Militare.